IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La regione  Lombardia  e'  impegnata  a  promuovere  iniziative
umanitarie  e  di  solidarieta'  a  favore delle popolazioni della ex
Jugoslavia, e a tal fine:
     a)  organizza  o  incentiva  l'attivita'  di   soccorso   e   di
assistenza, fornendo anche beni e servizi;
     b) favorisce processi di coordinamento delle iniziative avviate,
nell'ambito regionale, dagli organismi associativi e di volontariato,
dagli enti pubblici e dalle istituzioni private, dalle organizzazioni
non  governative  riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in
via di sviluppo";
     c)  collabora,  anche  mediante l'erogazione di contributi, alle
iniziative   d'emergenza   realizzate   dagli   enti   locali,    per
l'accoglienza  e  l'assistenza  sul  proprio  territorio dei soggetti
provenienti dalle Repubbliche della ex Jugoslavia;
     d)  concorre  alle  iniziative  umanitarie  comunque  denominate
rivolte  alla  popolazione  coinvolta dal conflitto nelle Repubbliche
della ex Jugoslavia;
     e) eroga contributi straordinari alle organizzazioni  umanitarie
ed  alle associazioni di volontariato senza fini di lucro aventi sede
legale o comunque operanti nel territorio della regione, per i fini e
nei modi di cui all'art. 3.