IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Lombardia e' impegnata a promuovere iniziative umanitarie e di solidarieta' a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia, e a tal fine: a) organizza o incentiva l'attivita' di soccorso e di assistenza, fornendo anche beni e servizi; b) favorisce processi di coordinamento delle iniziative avviate, nell'ambito regionale, dagli organismi associativi e di volontariato, dagli enti pubblici e dalle istituzioni private, dalle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo"; c) collabora, anche mediante l'erogazione di contributi, alle iniziative d'emergenza realizzate dagli enti locali, per l'accoglienza e l'assistenza sul proprio territorio dei soggetti provenienti dalle Repubbliche della ex Jugoslavia; d) concorre alle iniziative umanitarie comunque denominate rivolte alla popolazione coinvolta dal conflitto nelle Repubbliche della ex Jugoslavia; e) eroga contributi straordinari alle organizzazioni umanitarie ed alle associazioni di volontariato senza fini di lucro aventi sede legale o comunque operanti nel territorio della regione, per i fini e nei modi di cui all'art. 3.